ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E LOGHI
E’ costituita una Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata:
Sport Friends Association Onlus

ARTICOLO 2: SEDE LEGALE E DURATA
L’Associazione ha sede legale  in Via Valtorta, 59, a Milano, e durata illimitata.

ARTICOLO 3: SCOPO
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue, finalità di tutela, promozione, rappresentanza e coordinamento degli interessi e necessità morali, culturali, educative, socio sanitarie e sportive relative alla qualità della vita degli iscritti all’Associazione.
In particolare, l’Associazione intende divenire interlocutore istituzionale e privilegiato delle persona e delle famiglie con enti pubblici, enti privati ed organismi operanti nel settore dello sport "di base" sia agonistico che non, onde creare direttamente o indirettamente le condizioni per una promozione delle discipline sportive sempre più efficace ed attenta alle valenze educative che le contraddistinguono.
Promuove, quindi, ogni forma di organizzazione, contratto, accordo, joint-venture ed in genere ogni collaborazione atta a realizzare sistemi integrati di gestione delle attività sportive, stipulando convenzioni e non, accordi di programma, patti territoriali con gli Enti Comunali e Statali, a favore delle persone fisiche e/o giuridiche e degli enti pubblici o privati che aderiscono a diverso titolo all’Associazione; divenire interlocutore privilegiato con le amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee, collaborare con organismi, movimenti, associazioni, fondazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti e con le stesse definire accordi – convenzioni di varia natura, sempre finalizzati alla promozione dello sport, alla diffusione dei principi e dei valori  morali, sociali, economici ed educativi che sono alla base delle attività sportive. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione, potrà fra l’altro:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, in via esemplificativa, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati,che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) Stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività compresi accordi di sponsorizzazione;

d) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’ Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) Promuovere ed organizzare: manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto fra l’Associazione e gli altri operatori dello stesso settore;

f) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, di beni e prodotti nel settore sportivo in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

g) Istituire Accordi – Convenzioni con le amministrazioni pubbliche amministrazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee;

h) Istituire Convenzione – accordo con  comitati dello sport locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei.

ARTICOLO 4: PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Soci di qualsiasi categoria;

 dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio  Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 6: FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi volontari dei Soci Fondatori, Soci Istituzionali e Soci ordinari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse dell’Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7: ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 20 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio concluso.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il 30 giugno. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede dell’Associazione e nei modi di legge trasmesso, insieme alla relazione sull’attività svolta alla Regione Lombardia.
Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del rendiconto economico di previsione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per ripianare eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività ovvero accantonati ad opportuni fondi di riserva o a titolo di Patrimonio. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ARTICOLO 8: MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
I membri della Associazione si dividono in:
- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Ordinari.

ARTICOLO 9: SOCI FONDATORI
Sono soci Fondatori i sig  Cappello Alessandro, Gocilli Mauro e Clerici Marco che hanno sottoscritto l’atto costitutivo sono stati nominati tali in quella sede.
I soci Fondatori eleggono il Consiglio Direttivo e possono candidarsi per farne parte.

ARTICOLO 10: SOCI SOSTENITORI
Possono ottenere la qualifica di “Soci Sostenitori” le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi dall’Associazione con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con una attività anche di servizio di particolare rilievo ovvero con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
La qualifica di Socio Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione o l’apporto di attività è stata regolarmente erogata ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
I Soci Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Soci Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento periodicamente predisposto dal Consiglio Direttivo.
Possono essere nominati Soci Sostenitori anche le persone giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.
I Soci Sostenitori non possono rivestire cariche nell’Associazione e nel consiglio direttivo.

ARTICOLO 11: SOCI ORDINARI
Possono ottenere la qualifica di “Soci Ordinari” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi dell’Associazione con un contributo, nella misura che verrà determinato nel Regolamento predisposto  periodicamente dal Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari eleggono il Consiglio Direttivo e possono candidarsi per farne parte.

ARTICOLO 12: ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari per i seguenti motivi:
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto fra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi dell’Associazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione.
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

I Soci Sostenitori e i Soci Ordinari possono in ogni momento, recedere dall’Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dall’Associazione.

ARTICOLO 13: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) Il Presidente dell’Associazione;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Revisore dei Conti;

Potranno altresì costituire autonomi uffici dell’Associazione il Direttore generale e l’Ufficio di Segreteria i cui ruoli saranno definiti in sede di Regolamento dell’Associazione.

ARTICOLO 14: PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dai Soci Fondatori per il primo esercizio e successivamente dai soci fondatori e dai soci ordinari.
Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, fissando l’ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ove prevista la presenza del legale rappresentante;
- sovrintende al buon andamento delle attività dell’Associazione,
- cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della attività del Consiglio Direttivo  ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l’espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.
In veste istituzionale il Presidente cura le relazioni con lo Stato, gli Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente designato, per la prima volta all’atto della costituzione dell’Associazione e, successivamente, designato dallo stesso Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15: CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, costituito da 3 a 5 membri ed è composto dal Presidente dell’Associazione e dai Soci Ordinari e/o dai Soci Fondatori che durano in carica per 3 esercizi sociali e sono rieleggibili.
I membri del primo Consiglio sono nominati all’atto della costituzione dell’Associazione fra i Soci Fondatori; i successivi verranno eletti dai soci ordinari e dai soci fondatori con modalità precisate nel regolamento dell’associazione.
In caso di recesso od esclusione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, i nuovi membri nominati dal Presidente fra quelli non eletti, rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo del quale entrano a far parte.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di formazione e di attuazione della volontà dell’Associazione.

Il Consiglio:
- ha ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la gestione dell’Associazione secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza
- stabilisce ed approva le linee generali dell’attività dell’Associazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’art. 3 e provvede altresì ad:
_ accetta  le nomine dei soci Sostenitori e Ordinari;
_ predispone i bilanci  preventivi e consuntivi ed il rendiconto economico e finanziario;
_ predispone il regolamento dell’Associazione;
_ delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili,
_ nomina il Revisore dei conti;
_ svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
_ Predispone periodicamente il Regolamento dell’Associazione apportando annualmente le eventuali modificazioni atte a garantire la piena efficienza della struttura organizzativa dell’Associazione

Il Consiglio provvede, a maggioranza assoluta dei membri in carica a:
- nominare e revocare il Direttore generale dell’Associazione e stabilire i poteri delegati ed il suo emolumento;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri stabilendo l’eventuale emolumento,
- approvare, su proposta del Presidente o di due Consiglieri, le modifiche da apportare a questo Statuto,
- deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 16. CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata entro 24 ore dalla prima convocazione.
Il Consiglio si riunisce validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione,  onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Qualora lo deliberi l’assemblea, o lo richieda la legge o eventuali autorità amministrative, l’associazione si doterà di un  Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominato dalla assemblea, che dura in carica tre anni ed ha il compito di controllare la conformità della gestione associativa alla legge e allo statuto e la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria, e di relazionare sul suo operato in occasione del bilancio consuntivo redigendo apposita relazione. Il Collegio funzionerà, quanto a costituzione, cessazioni e funzionamento, in modo analogo al Collegio Sindacale delle società per azioni.

ARTICOLO 18: SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne rimane il liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 19: CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina delle Onlus di cui al D.Lgs. 460/97 ed eventuali modificazioni, sostituzioni e integrazioni, nonché alle norme vigenti in tema di organizzazioni non commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano